Lo statuto

Leggi il nostro statuto costitutivo nella sua interezza.

TITOLO I - DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E’ costituita con sede nel comune di Verucchio la Società cooperativa denominata:

“LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale”.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell’Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II - SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo la promozione, la realizzazione e la gestione di iniziative tendenti al recupero sociale e psico-fisico di persone disabili di qualsiasi natura ed origine, nonché di persone socialmente deboli, senza discriminazione di sesso, razza, religione, cittadinanza e nazionalità.

La Cooperativa inoltre ha per scopo anche la promozione ed il miglioramento delle condizioni economiche, professionali e morali dei soci, ricercando ogni possibile occasione idonea a garantire loro una continuità di lavoro.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l’attività mutualistica della Cooperativa, così come definita all’articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto il perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:

  1. la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi di cui alla lettera a) dell’art 1, 1° comma, della legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni;
  2. lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui alla lettera b) dell’art 1, 1° comma, della legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, per conseguire gli scopi sociali, la Cooperativa potrà promuovere, realizzare e gestire ogni iniziativa tendente alla socializzazione, al recupero, all’assistenza ed al reinserimento sociale e morale di soggetti in stato di necessità, di abbandono e di emarginazione, siano essi in condizione di autosufficienza oppure presentino disturbi fisici o psichici.

La Cooperativa opererà per la realizzazione, la promozione, l’organizzazione e la gestione di:

  • ogni iniziativa tendente alla socializzazione, al recupero, all’assistenza ed al reinserimento sociale e morale di soggetti in stato di necessità, di abbandono e di emarginazione, siano essi in condizione di autosufficienza oppure presentino disturbi fisici, psichici e sensoriali;
  • attività dedite all’erogazione di vitto e/o alloggio, al sostengo, alla formazione, al recupero, alla qualificazione e all’inserimento di persone disabili nonché attività artistico-culturali, formative e sportive rivolte agli stessi soggetti;
  • case-alberghi, centri diurni o residenziali, centri medico-assistenziali, anche con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
  • vacanze, gite sociali, intrattenimenti, viaggi ed ogni altra attività finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali;
  • attività culturali e ricreative, compresi i servizi per l’infanzia e la scuola;
  • iniziative di sostegno a istituzioni scolastiche, ASL, comuni, province, tribunali per rispondere alle necessità di recupero di devianze o abusi ed alle necessità di educazione al rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente;
  • attività lavorative quali la produzione e/o la commercializzazione di manufatti in genere, prodotti o acquisiti sia per conto proprio che per conto terzi;
  • attività di studio, informazione e divulgazione di ricerche ed esperienze, anche attraverso la pubblicazione di periodici, effettuate nei vari settori e realtà in cui la cooperativa opera;
  • iniziative volte a favorire la formazione e l’aggiornamento professionale dei propri soci e di non soci, mediante la frequenza a corsi organizzati da Regioni, Enti pubblici e privati, nonché dalla stessa cooperativa, allo scopo di elevare la qualità delle prestazioni che i soci ed i non soci andranno a svolgere all’interno della cooperativa e/o presso terzi;

Per tutte le attività lavorative indicate al punto 7 del presente articolo, svolte nell’ambito delle finalità di cui alla precedente lettera b) del presente articolo, le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% (trentapercento) dei lavoratori della Cooperativa e compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della Cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione pervenuta dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza; vengono in ogni caso considerate persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi dell’art. 21 della Legge 354/75 e successive modificazioni, nonché tutti i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell’interno e con il Ministro per gli affari sociali,  sentita la commissione centrale per le cooperative, istituita dall’art. 18 del citato decreto legislativo del capo provvisorio dello stato  14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l’adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell’oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall’Assemblea sociale.

TITOLO III - SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti: le persone fisiche, con handicap e non, nonché le persone giuridiche, gli enti e le associazioni comunque costituite che condividono espressamente gli scopi sociali indicati negli artt. 3 e 4 del presente statuto.

Possono essere ammessi quali soci elementi tecnici ed amministrativi nel numero necessario alle esigenze della società.

Possono infine essere soci della cooperativa anche i soci volontari che posseggano i requisiti previsti per i soci ordinari e che siano disposti a prestare la loro attività gratuitamente al fine di raggiungere gli scopi sociali. I soci volontari saranno iscritti in una apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non verranno applicati i contratti collettivi e le norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa sociale per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all’applicazione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi di cui all’art. 4 del presente Statuto, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazione dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutive rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell’Organo amministrativo, si trovino, per l’attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell’art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell’interesse o al fine di completare la loro formazione ovvero in ragione dell’interesse al loro inserimento nell’impresa, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell’appartenenza del socio a tale categoria speciale, comunque non superiore a 5 anni, viene fissata dall’Organo amministrativo al momento dell’ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all’approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell’Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 (diritto di ispezione) e 2545 bis (diritti dei soci di esaminare libri del  C.d.A. e/o Comitato esecutivo) del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall’art. 10 (recesso del socio) del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l’eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall’art. 11 del presente statuto:

  1. l’inosservanza dei doveri inerenti la formazione (nel caso di interesse alla formazione);
  2. l’inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell’impresa;
  3. l’inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
  4. il mancato adeguamento agli standard produttivi;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall’Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all’Organo amministrativo che deve verificare il completamento della sua formazione ovvero l’opportunità del suo inserimento nell’impresa,

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori nel Libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione a socio ordinario, l’Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all’interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,se trattasi di persona fisica:

  1. l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
  2. l’indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
  3. l’ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
  4. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
  5. la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 42 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei

precedenti punti 2), 3), 4) ed 5) relativi alle persone fisiche,la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

  • la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
  • la deliberazione dell’organo sociale che ha autorizzato la domanda;
  • la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L’Organo amministrativo, accertata l’esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L’Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla

comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

  1. al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall’Organo amministrativo:
    • del capitale sottoscritto;
    • del sovrapprezzo eventualmente determinato dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
  2. all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

  • per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
  • per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 del c.c.), può recedere il socio:

  1. che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
  2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Tribunale o al Collegio arbitrale  con le modalità previste ai successivi artt. 43 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. Tuttavia, l’Organo amministrativo potrà, su richiesta dell’interessato, far decorrere l’effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L’esclusione può essere deliberata dall’Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

  • che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione;
  • che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  • che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell’Organo amministrativo accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
  • che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
  • che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l’esplicita autorizzazione dell’Organo amministrativo.

Il socio potrà essere escluso qualora non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel CCNL di riferimento, indicato nel Regolamento Interno ai sensi dell’art. 6 della Legge 142/2001 e successive modificazioni.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 42 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall’Organo amministrativo su tali materie possono essere demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 42 e seguenti del presente statuto.

L’impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 26, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all’importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell’art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio stesso.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell’ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l’art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l’ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell’Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell’art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall’art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell’art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell’Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell’art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell’eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all’art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV - SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all’art. 4 della legge 31.01.92 n.59.

Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di €. 250,00 (duecentocinquantaeuro/00) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 2 (due).

La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell’art. 2346 del codice civile.

Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall’Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell’Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all’Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L’emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell’Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

  1. l’importo complessivo dell’emissione;
  2. l’eventuale esclusione o limitazione, motivata dall’Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
  3. il termine minimo di durata del conferimento;
  4. i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
  5. i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all’ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall’Assemblea nella delibera di emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l’eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell’Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all’Organo amministrativo ai fini dell’emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall’art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall’Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V - AZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art. 21 (Azioni di partecipazione cooperativa)

Con deliberazione dell’Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all’ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall’art. 5 della legge 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di € 250,00 (duecentocinquantaeuro/00).

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All’atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l’intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

L’Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

  • l’importo complessivo dell’emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
  • la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall’Assemblea;
  • i criteri ulteriori per l’offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptate.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

  1. al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
  2. all’osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 22 (Assemblea speciale)

L’Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall’Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L’Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Art. 23 (Recesso)

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall’Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

TITOLO VI - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

  1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
    • dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque/00). Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge;
    • dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
    • dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;
  2. dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all’art. 26 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
  3. dall’eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
  4. dalla riserva straordinaria;
  5. da ogni altra riserva costituita dall’Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all’atto dello scioglimento della Società.

Art. 25 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l’autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all’acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 26 (Bilancio di esercizio)

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l’Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all’Assemblea dei soci per l’approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L’Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

  1. a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
  2. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
  3. ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
  4. ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L’Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L’Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 27 (Ristorni)

L’Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica.

L’Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

  • erogazione diretta;
  • aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
  • emissione di obbligazioni;
  • emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII - ORGANI SOCIALI

Art. 28 (Organi)

Sono organi della Società:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio di amministrazione;
  • il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 29 (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. (o altro mezzo idoneo), inviata 15 giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità, l’Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 30 (Funzioni dell’Assemblea)

L’Assemblea:

  • approva il bilancio e destina gli utili;
  • delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
  • delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
  • approva, previo parere dell’Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
  • procede alla nomina degli Amministratori;
  • procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
  • determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
  • approva i regolamenti interni;
  • delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.
  • delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno nei tempi indicati all’art. 26.

L’Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l’Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L’Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall’art. 2365 del codice civile.

Art. 31 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.

Art. 32 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 33 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l’ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell’art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell’Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all’impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 34 (Presidenza dell’Assemblea)

L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall’Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 35 (Consiglio di amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 9, eletti dall’Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 36 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all’Assemblea dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall’art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 37 (Convocazioni e deliberazioni)

L’Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell’adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell’Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 38 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall’art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l’Assemblea deve essere convocata d’urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l’Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 39 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all’Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 40 (Rappresentanza)

Il presidente dell’Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell’Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 41 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall’Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall’Assemblea.

Devono essere nominati dall’Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall’Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VIII - CONTROVERSIE

 Art. 42 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 43, salvo che non sia previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

  • tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
  • le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese le delibere di esclusione da socio;
  • le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L’accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 43 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

  • uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 5.000,00 (cinquemilaeuro/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
  • tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra avvocati, procuratori, consulenti, commercialisti e persone con comprovata esperienza in materie giuridiche e sono nominati da soggetti totalmente estranei alla società.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall’art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall’art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell’Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all’art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell’accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un’apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell’Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l’attivazione della procedura.

Art. 44 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull’osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all’attività sociale.

TITOLO IX - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 45 (Scioglimento anticipato)

L’Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 46 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l’intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

  • a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l’intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
  • a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett. c);
  • al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

 Art. 47 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica, l’Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all’approvazione dell’Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l’ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 48 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 49 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell’art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.””.

L’Assemblea dà infine mandato al Presidente perchè possa apportare da solo al presente atto ed allo Statuto quelle varianti che dovessero eventualmente essere richieste in sede di iscrizione presso i competenti Uffici.

Null’altro essendovi da deliberare, nessuno degli intervenuti chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l’assemblea essendo le ore 22 (ventidue), dando atto che l’assemblea continua in sede ordinaria.

Le spese del presente atto e sue dipendenti e conseguenti sono a carico della società.

Il presente atto viene redatto in esenzione dall’imposta di bollo ai sensi dell’art.19 della Tabella, allegato B, al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642 e successive modificazioni.

Il comparente incarica me Notaio a provvedere al deposito telematico del presente atto presso il Registro delle Imprese competente.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia, sotto la mia personale direzione, ed in parte a mano da me su ventiquattro facciate di sei fogli del quale prima delle firme ho dato lettura, in assemblea, al comparente che lo approva.

F.TI. POLVERELLI ANDREA – MAURO PLESCIA NOTAIO

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